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Dichiarazione Universale dei Diritti Umani

11.12.2022

10 dicembre 1948: l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite  proclama la “Dichiarazione Universale dei Diritti Umani”, che Eleanor Roosevelt avrebbe definito “la Magna Carta dell’umanità”.

Articolo 1. Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti e tutti devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.

Articolo 2.  Nessuna discriminazione (di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione) può impedirci il pieno godimento di questi diritti.

Articolo 3. Diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza della nostra persona.

Articolo 4.  Nessuno potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù, che vengono proibite entrambe in ogni loro forma.

Articolo 5. Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura, a trattamento o a punizioni crudeli, inumane o degradanti.

Articolo 6. I nostri diritti ci accompagneranno ovunque, in ogni luogo della terra.

Articolo 7. Siamo tutti uguali di fronte alla legge, senza alcuna discriminazione e pertanto tutti abbiamo diritto ad una eguale tutela da parte delle istituzioni.

Articolo 8. Tutti i nostri diritti devono essere tutelati dalla legge, per cui ognuno di noi potrà ricorrere in giudizio contro qualunque atto lesivo dei diritti che gli vengono riconosciuti dalla costituzione o dalla legge.

Articolo 9.  Nessuno di noi potrà essere arbitrariamente arrestato, detenuto o mandato in esilio.

Articolo 10. Ognuno di noi ha diritto al giudizio di un tribunale indipendente e imparziale, che determini i nostri diritti, i nostri doveri, nonché la fondatezza di ogni accusa penale che ci venga eventualmente rivolta.

Articolo 11. Ogni individuo accusato di un reato è presunto innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata dimostrata legalmente in un pubblico processo, nel quale egli abbia avuto tutte le garanzie necessarie per la sua difesa.
Nessuno di noi potrà inoltre essere condannato per un comportamento commissivo od omissivo che, al momento in cui sia stato perpetrato, non costituisse reato secondo il diritto interno o secondo il diritto internazionale, né potrà esserci inflitta alcuna pena superiore a quella applicabile al momento in cui il reato sia stato commesso.

Articolo 12. Diritto alla privacy: nessuno potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a qualunque atto lesivo della sua reputazione.

Articolo 13. Ognuno di noi ha il diritto di spostarsi liberamente, di cambiare residenza, di lasciare il proprio Paese e di ritornarci.

Articolo 14. Ogni individuo  può godere del diritto di asilo in altri paesi per mettersi al riparo dalle persecuzioni, ma tale diritto non potrà essere invocato qualora l’individuo in questione sia ricercato per reati non politici o per azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite.

Articolo 15. Ognuno di noi ha diritto ad una cittadinanza, per cui non ne potrà essere arbitrariamente privato, come non potrà essere privato dal diritto di cambiarla.

Articolo 16. Ognuno di noi ha diritto a contrarre matrimonio e  a formare una famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione.  Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno consenso dei futuri coniugi e la famiglia ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato.

Articolo 17. Diritto di proprietà, della quale nessuno potrà essere arbitrariamente privato.

Articolo 18. Diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione, che include la libertà di cambiarli e la libertà di manifestarli isolatamente o in comune,  sia in pubblico che in privato, nell’insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell’osservanza dei riti.

Articolo 19.  Ognuno di noi ha il diritto di esprimere la propria opinione e di subire molestie per averlo fatto.

Articolo 20. Diritto di riunirsi in pubbliche assemblee e in associazioni pacifiche. Nessuno, però, dovrà essere costretto a far parte di un’associazione.

Articolo 21. Diritto di ognuno a partecipare al governo del proprio paese, sia direttamente, sia attraverso rappresentanti liberamente scelti; diritto di accedere in condizioni di eguaglianza ai pubblici impieghi; tutela della volontà popolare, che deve essere espressa attraverso periodiche e libere elezioni, effettuate a suffragio universale e a voto segreto, o secondo una procedura equivalente di libera votazione.

Articolo 22. Ognuno di noi, in quanto membro della società, ha diritto alla sicurezza sociale, nonché alla realizzazione dei diritti economici, sociali e culturali indispensabili alla sua dignità ed al libero sviluppo della sua personalità.

Articolo 23. Diritti dei lavoratori: ognuno ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell’impiego, a ottenere giuste condizioni di lavoro e ad essere protetto contro la disoccupazione; ognuno, senza discriminazione, ha diritto ad eguale retribuzione per eguale lavoro e ad ottenere una remunerazione equa e soddisfacente che assicuri a lui stesso e alla sua famiglia un’esistenza conforme alla dignità umana ed integrata, se necessario, da altri mezzi di protezione sociale.
Ogni individuo ha inoltre diritto di fondare dei sindacati e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.

Articolo 24. Ogni individuo ha diritto al riposo ed allo svago, inclusa una ragionevole limitazione delle ore di lavoro nonché ferie periodiche retribuite.

Articolo 25. Ogni individuo ha diritto ad  un tenore di vita che garantisca la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all’alimentazione al vestiario, all’abitazione, alle cure mediche e ai servizi sociali necessari. Ognuno di noi ha inoltre diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità, vedovanza, vecchiaia o in ogni altro caso di perdita dei mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà.
La maternità e l’infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza. Tutti i bambini, che siano nati nel matrimonio o fuori di esso, devono godere della stessa protezione sociale.

Articolo 26. Ogni individuo ha diritto all’istruzione, che deve essere obbligatoria e gratuita almeno per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali.
L’istruzione tecnica e professionale deve essere messa alla portata di tutti e l’istruzione superiore deve essere egualmente accessibile a tutti sulla base del merito.
L’istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l’amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l’opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace.

Articolo 27. Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici; ha inoltre diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia autore.

Articolo 28. Ognuno di noi ha diritto ad un ordine sociale e internazionale nel quale i diritti e le libertà enunciati in questa Dichiarazione possano essere pienamente realizzati.

Articolo 29. Ognuno di noi ha dei doveri verso la comunità, nella quale soltanto è possibile il libero e pieno sviluppo della sua personalità.
Nell’esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà, ognuno deve essere sottoposto soltanto a quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge per assicurare il riconoscimento e rispetto dei diritti e delle libertà degli altri e per soddisfare le giuste esigenze della morale, dell’ordine pubblico e del benessere generale in una società democratica.
Questi diritti e queste libertà non possono in nessun caso essere esercitati in contrasto con i fini e i principi delle Nazioni Unite.

Articolo 30.  Nessuno può toglierci i diritti di cui godiamo.

Le donne che hanno dato un contributo prezioso alla stesura della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani: Angela Jurdak (Libano), Fryderyka Kalinowski (Polonia), Bodgil Begtrup (Danimarca), Minerva Bernardino (Repubblica Domenicana), Hansa Mehta (India).

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Foto in evidenza: Getty Images

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